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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli   Data : 26/07/2016
I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli
Nella ris. 25.7.2016 n. 61, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altro tributo indiretto, previsto (dall'art. 5 co. 24 del DL 269/2003) per l'erogazione di finanziamenti, da parte di Cassa Depositi e Prestiti, a favore delle banche, per fornire a queste ultime la provvista affinché possano erogare mutui garantiti da ipoteca a favore di giovani coppie, di famiglie numerose o di famiglie con disabili, per l'acquisto dell'abitazione principale o per interventi di ristrutturazione, trova applicazione anche in relazione all'erogazione operata dalle banche a favore dei mutuatari.
Infatti, il sistema istituito dalla norma citata si compone di due attività di finanziamento, tra di esse strettamente legate:
-l'una, operata dalla Cassa Depositi e Prestiti a favore delle banche;
-l'altra, operata dalle banche a favore dei beneficiari finali (giovani coppie, famiglie numerose o famiglie con disabili).
Lo stretto legame esistente tra i due tipi di finanziamento induce l'Agenzia delle Entrate a concludere per l'estensione dell'esenzione da ogni imposta indiretta anche al mutuo ipotecario stipulato dalle banche a favore del beneficiario finale.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 25.7.2016 n. 61 - Il Quotidiano del Commercialista del 26.7.2016 - "Esente da imposte indirette anche il mutuo con il beneficiario finale" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego