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Data Titolo Sezione Autore
08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
27/10/2015 La Cassazione interviene sulle fatture emesse per operazioni inesistenti S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
21/04/2016 La Cassazione interviene sulle spese di manutenzione S.M.Perego
18/07/2018 La Cassazione limita i termini di accertamento S.M.Perego
20/05/2016 La Cassazione riconosce come fabbricato rurale solo quelli accatastati come D/10 S.M.Perego
11/10/2016 La Cassazione si pronuncia sulla possibile dichiarazione infedele Stefano M. Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego

Records 1271 to 1280 of 2397
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Titolo: Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative   Data : 27/07/2016
Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative
Venerdì 29.7.2016 scade il termine ultimo entro cui gli operatori finanziari possono inviare la comunicazione integrativa annuale relativa al 2015, oppure correggere eventuali esiti di migrazione recapitati dall'Agenzia delle Entrate rispetto a comunicazioni precedentemente trasmesse. Decorso tale termine l'invio di nuove posizioni o la correzione di precedenti già comunicate può avvenire esclusivamente con invii di tipo straordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha indicato, nella risposta dell'11.4.2016 pubblicata sul proprio sito, che, per correggere i dati dei saldi già inviati, è possibile procedere secondo due modalità alternative:
- annullare il flusso dei saldi annuali e, ottenuta la ricevuta di esito rilasciata dal SID sul flusso di annullamento, effettuare un nuovo invio dell'intera posizione dei saldi precedentemente annullata;
- oppure inviare un ulteriore flusso di saldi annuali contenente esclusivamente i rapporti che si intende correggere.
La correzione di eventuali irregolarità tramite la procedura di reimpianto, invece, potrà essere presa in considerazione dal competente ufficio soltanto qualora corredata da documentazione comprovante grave carenza organizzativa tale da non consentire il recupero di errori con invii diversi, e comunque sarà procedibile a partire dal 30.9.2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2016 n. 101801 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Ultimi giorni per l’invio o la correzione delle comunicazioni integrative" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego