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Data Titolo Sezione Autore
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
11/01/2017 Le principali novità nel nuovo modello “Redditi SP” S.M.Perego
20/11/2015 Le quote possono essere nuovamente rivalutate all’8% S.M.Perego
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
01/12/2016 Le segnalazioni di anomalia agli Studi di Settore 2015 vanno comunicate con il nuovo software S.M.Perego
06/04/2016 Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello” S.M.Perego

Records 1461 to 1470 of 2397
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Titolo: Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative   Data : 27/07/2016
Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative
Venerdì 29.7.2016 scade il termine ultimo entro cui gli operatori finanziari possono inviare la comunicazione integrativa annuale relativa al 2015, oppure correggere eventuali esiti di migrazione recapitati dall'Agenzia delle Entrate rispetto a comunicazioni precedentemente trasmesse. Decorso tale termine l'invio di nuove posizioni o la correzione di precedenti già comunicate può avvenire esclusivamente con invii di tipo straordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha indicato, nella risposta dell'11.4.2016 pubblicata sul proprio sito, che, per correggere i dati dei saldi già inviati, è possibile procedere secondo due modalità alternative:
- annullare il flusso dei saldi annuali e, ottenuta la ricevuta di esito rilasciata dal SID sul flusso di annullamento, effettuare un nuovo invio dell'intera posizione dei saldi precedentemente annullata;
- oppure inviare un ulteriore flusso di saldi annuali contenente esclusivamente i rapporti che si intende correggere.
La correzione di eventuali irregolarità tramite la procedura di reimpianto, invece, potrà essere presa in considerazione dal competente ufficio soltanto qualora corredata da documentazione comprovante grave carenza organizzativa tale da non consentire il recupero di errori con invii diversi, e comunque sarà procedibile a partire dal 30.9.2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2016 n. 101801 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Ultimi giorni per l’invio o la correzione delle comunicazioni integrative" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego