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09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
02/12/2016 Le ritenute subite saranno detratte per competenza o cassa a scelta del contribuente S.M.Perego
02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego

Records 1751 to 1760 of 2397
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Titolo: Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative   Data : 27/07/2016
Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative
Venerdì 29.7.2016 scade il termine ultimo entro cui gli operatori finanziari possono inviare la comunicazione integrativa annuale relativa al 2015, oppure correggere eventuali esiti di migrazione recapitati dall'Agenzia delle Entrate rispetto a comunicazioni precedentemente trasmesse. Decorso tale termine l'invio di nuove posizioni o la correzione di precedenti già comunicate può avvenire esclusivamente con invii di tipo straordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha indicato, nella risposta dell'11.4.2016 pubblicata sul proprio sito, che, per correggere i dati dei saldi già inviati, è possibile procedere secondo due modalità alternative:
- annullare il flusso dei saldi annuali e, ottenuta la ricevuta di esito rilasciata dal SID sul flusso di annullamento, effettuare un nuovo invio dell'intera posizione dei saldi precedentemente annullata;
- oppure inviare un ulteriore flusso di saldi annuali contenente esclusivamente i rapporti che si intende correggere.
La correzione di eventuali irregolarità tramite la procedura di reimpianto, invece, potrà essere presa in considerazione dal competente ufficio soltanto qualora corredata da documentazione comprovante grave carenza organizzativa tale da non consentire il recupero di errori con invii diversi, e comunque sarà procedibile a partire dal 30.9.2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2016 n. 101801 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Ultimi giorni per l’invio o la correzione delle comunicazioni integrative" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego