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Data Titolo Sezione Autore
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
17/07/2018 Autotrasportatori – Deduzioni forfetarie ridotte per il 2017 S.M.Perego
17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
18/07/2018 La Cassazione limita i termini di accertamento S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
20/07/2018 Autotrasportatori Al via le correttive nei termini S.M.Perego
20/07/2018 Fatturazione elettronica – Intermediari in difficoltà e privi di qualsiasi informazione S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
30/07/2018 Fatture elettroniche reperibili solo se si conosce in fornitore S.M.Perego

Records 2121 to 2130 of 2397
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Titolo: Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative   Data : 27/07/2016
Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative
Venerdì 29.7.2016 scade il termine ultimo entro cui gli operatori finanziari possono inviare la comunicazione integrativa annuale relativa al 2015, oppure correggere eventuali esiti di migrazione recapitati dall'Agenzia delle Entrate rispetto a comunicazioni precedentemente trasmesse. Decorso tale termine l'invio di nuove posizioni o la correzione di precedenti già comunicate può avvenire esclusivamente con invii di tipo straordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha indicato, nella risposta dell'11.4.2016 pubblicata sul proprio sito, che, per correggere i dati dei saldi già inviati, è possibile procedere secondo due modalità alternative:
- annullare il flusso dei saldi annuali e, ottenuta la ricevuta di esito rilasciata dal SID sul flusso di annullamento, effettuare un nuovo invio dell'intera posizione dei saldi precedentemente annullata;
- oppure inviare un ulteriore flusso di saldi annuali contenente esclusivamente i rapporti che si intende correggere.
La correzione di eventuali irregolarità tramite la procedura di reimpianto, invece, potrà essere presa in considerazione dal competente ufficio soltanto qualora corredata da documentazione comprovante grave carenza organizzativa tale da non consentire il recupero di errori con invii diversi, e comunque sarà procedibile a partire dal 30.9.2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2016 n. 101801 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Ultimi giorni per l’invio o la correzione delle comunicazioni integrative" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego