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Data Titolo Sezione Autore
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
26/01/2016 Definito il tasso di interesse per i versamenti rateali INAIL S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
25/01/2016 Le farmacie fuori dal 730/2016 Precompilato – Ma non solo S.M.Perego
22/01/2016 Disponibile il modello definitivo per la Dichiarazione annuale IVA 2016 con le sue novità S.M.Perego
22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
22/01/2016 Nuovi modelli di dichiarazione in bozza S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

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Titolo: Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative   Data : 27/07/2016
Scade il 29 luglio l’invio, per gli operatori finanziari, delle comunicazioni integrative
Venerdì 29.7.2016 scade il termine ultimo entro cui gli operatori finanziari possono inviare la comunicazione integrativa annuale relativa al 2015, oppure correggere eventuali esiti di migrazione recapitati dall'Agenzia delle Entrate rispetto a comunicazioni precedentemente trasmesse. Decorso tale termine l'invio di nuove posizioni o la correzione di precedenti già comunicate può avvenire esclusivamente con invii di tipo straordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha indicato, nella risposta dell'11.4.2016 pubblicata sul proprio sito, che, per correggere i dati dei saldi già inviati, è possibile procedere secondo due modalità alternative:
- annullare il flusso dei saldi annuali e, ottenuta la ricevuta di esito rilasciata dal SID sul flusso di annullamento, effettuare un nuovo invio dell'intera posizione dei saldi precedentemente annullata;
- oppure inviare un ulteriore flusso di saldi annuali contenente esclusivamente i rapporti che si intende correggere.
La correzione di eventuali irregolarità tramite la procedura di reimpianto, invece, potrà essere presa in considerazione dal competente ufficio soltanto qualora corredata da documentazione comprovante grave carenza organizzativa tale da non consentire il recupero di errori con invii diversi, e comunque sarà procedibile a partire dal 30.9.2016.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.6.2016 n. 101801 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Ultimi giorni per l’invio o la correzione delle comunicazioni integrative" - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego