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Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 Chiarite le modalitŕ di compilazione dei dati di spesa per gli amministratori di condominio S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
16/02/2017 Dal 20 febbraio le domande per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza S.M.Perego
22/02/2017 Il nuovo modello di dichiarazione d'intento č utilizzabile dall'1.3.2017 – Chiarimenti S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS   Data : 27/07/2016
ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS
L'INPS, sulla base dell'art. 2 sexies del DL 42/2016 (conv. L. 89/2016, G.U. n. 124 del 28.5.2016), procederà d'ufficio, entro il 10.9.2016, a ricalcolare gli ISEE in corso di validità, presentati dall'1.1.2016 ed attestati entro il 28.5.2016, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Le certificazioni emesse a partire dal 29.5.2016, invece, sono già calcolate secondo i nuovi criteri.
La norma citata, conformemente alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 29.2.2016 nn. 838, 841 e 842), esclude dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dalle amministrazioni pubbliche in ragione delle condizioni di disabilità, purché non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
La circolare sancisce che, ai fini del ricalcolo:
- gli interessati non sono tenuti a presentare una nuova DSU, a meno che non abbiano la necessità di ottenere il documento in tempi più celeri rispetto a quelli del ricalcolo d'ufficio;
- non sono compresi nel ricalcolo gli ISEE che risultino pari a zero, contestati per far rilevare eventuali inesattezze o, ancora, che siano stati calcolati con le previgenti regole ai quali sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE ricalcolato ai sensi dell'art. 2 sexies del DL 42/2016;
- le modifiche apportate al modello DSU e le nuove istruzioni per la sua compilazione, disposte dal DM 146/2016, entrano in vigore dall'1.6.2016 e non prevedono la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto al precedente modello, ma eliminano i campi non più necessari al calcolo dell'indicatore.
Fonte: Circolare INPS 25.7.2016 n. 137 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Al via il ricalcolo dell’ISEE per famiglie con disabili o non autosufficienti" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego