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Data Titolo Sezione Autore
15/01/2019 Istituito il codice tributo per il credito a favore dei distributori di carburante S.M.Perego
15/01/2019 Nella liquidazione IVA di dicembre solo le fatture pervenute entro il 31.12.2018 S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
18/01/2019 Credito d'imposta per edicole in attesa di decreto S.M.Perego
05/02/2019 INPS – Chiarimenti sull’introduzione della c.d. quota 100 S.M.Perego
22/01/2019 INPS - Fattura elettronica impossibile con due intestatari – Bonus asilo nido S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
28/01/2019 Ulteriore proroga dei versamenti INAIL per i soggetti agli eventi sismici del 2016 e 2017 S.M.Perego

Records 2321 to 2330 of 2397
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Titolo: ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS   Data : 27/07/2016
ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS
L'INPS, sulla base dell'art. 2 sexies del DL 42/2016 (conv. L. 89/2016, G.U. n. 124 del 28.5.2016), procederà d'ufficio, entro il 10.9.2016, a ricalcolare gli ISEE in corso di validità, presentati dall'1.1.2016 ed attestati entro il 28.5.2016, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Le certificazioni emesse a partire dal 29.5.2016, invece, sono già calcolate secondo i nuovi criteri.
La norma citata, conformemente alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 29.2.2016 nn. 838, 841 e 842), esclude dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dalle amministrazioni pubbliche in ragione delle condizioni di disabilità, purché non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
La circolare sancisce che, ai fini del ricalcolo:
- gli interessati non sono tenuti a presentare una nuova DSU, a meno che non abbiano la necessità di ottenere il documento in tempi più celeri rispetto a quelli del ricalcolo d'ufficio;
- non sono compresi nel ricalcolo gli ISEE che risultino pari a zero, contestati per far rilevare eventuali inesattezze o, ancora, che siano stati calcolati con le previgenti regole ai quali sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE ricalcolato ai sensi dell'art. 2 sexies del DL 42/2016;
- le modifiche apportate al modello DSU e le nuove istruzioni per la sua compilazione, disposte dal DM 146/2016, entrano in vigore dall'1.6.2016 e non prevedono la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto al precedente modello, ma eliminano i campi non più necessari al calcolo dell'indicatore.
Fonte: Circolare INPS 25.7.2016 n. 137 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Al via il ricalcolo dell’ISEE per famiglie con disabili o non autosufficienti" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego