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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2015 Esenzione - Terreni montani (risposte Min. Economia e Finanze 28.5.2015) S.M.Perego
01/06/2015 ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica - Aggiornamento delle FAQ di INPS e Ministero del Lavoro S.M.Perego
01/06/2015 Studi di settore, quali condizioni per l’esclusione. S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
01/06/2015 Aggiornamenti catastali soggetti alla trasmissione telematica con modello unico informatico catastale. Decorrenza dall'1.6.2015 S.M.Perego
01/06/2015 Terreni montani e collinari, le risposte del MEF S.M.Perego
01/06/2015 Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione – Importi certi S.M.Perego
10/06/2015 Comunicata la proroga del pagamento delle imposte S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
15/06/2015 Dichiarazione IMU/TASI 2014 - Scadenza 30.6.2015 S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS   Data : 27/07/2016
ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS
L'INPS, sulla base dell'art. 2 sexies del DL 42/2016 (conv. L. 89/2016, G.U. n. 124 del 28.5.2016), procederà d'ufficio, entro il 10.9.2016, a ricalcolare gli ISEE in corso di validità, presentati dall'1.1.2016 ed attestati entro il 28.5.2016, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Le certificazioni emesse a partire dal 29.5.2016, invece, sono già calcolate secondo i nuovi criteri.
La norma citata, conformemente alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 29.2.2016 nn. 838, 841 e 842), esclude dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dalle amministrazioni pubbliche in ragione delle condizioni di disabilità, purché non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
La circolare sancisce che, ai fini del ricalcolo:
- gli interessati non sono tenuti a presentare una nuova DSU, a meno che non abbiano la necessità di ottenere il documento in tempi più celeri rispetto a quelli del ricalcolo d'ufficio;
- non sono compresi nel ricalcolo gli ISEE che risultino pari a zero, contestati per far rilevare eventuali inesattezze o, ancora, che siano stati calcolati con le previgenti regole ai quali sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE ricalcolato ai sensi dell'art. 2 sexies del DL 42/2016;
- le modifiche apportate al modello DSU e le nuove istruzioni per la sua compilazione, disposte dal DM 146/2016, entrano in vigore dall'1.6.2016 e non prevedono la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto al precedente modello, ma eliminano i campi non più necessari al calcolo dell'indicatore.
Fonte: Circolare INPS 25.7.2016 n. 137 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Al via il ricalcolo dell’ISEE per famiglie con disabili o non autosufficienti" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego