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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
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Titolo: ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS   Data : 27/07/2016
ISEE per nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti – Ricalcolo automatico a cura dell’INPS
L'INPS, sulla base dell'art. 2 sexies del DL 42/2016 (conv. L. 89/2016, G.U. n. 124 del 28.5.2016), procederà d'ufficio, entro il 10.9.2016, a ricalcolare gli ISEE in corso di validità, presentati dall'1.1.2016 ed attestati entro il 28.5.2016, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti. Le certificazioni emesse a partire dal 29.5.2016, invece, sono già calcolate secondo i nuovi criteri.
La norma citata, conformemente alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze 29.2.2016 nn. 838, 841 e 842), esclude dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dalle amministrazioni pubbliche in ragione delle condizioni di disabilità, purché non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
La circolare sancisce che, ai fini del ricalcolo:
- gli interessati non sono tenuti a presentare una nuova DSU, a meno che non abbiano la necessità di ottenere il documento in tempi più celeri rispetto a quelli del ricalcolo d'ufficio;
- non sono compresi nel ricalcolo gli ISEE che risultino pari a zero, contestati per far rilevare eventuali inesattezze o, ancora, che siano stati calcolati con le previgenti regole ai quali sia seguito, per lo stesso dichiarante, un successivo ISEE ricalcolato ai sensi dell'art. 2 sexies del DL 42/2016;
- le modifiche apportate al modello DSU e le nuove istruzioni per la sua compilazione, disposte dal DM 146/2016, entrano in vigore dall'1.6.2016 e non prevedono la richiesta di informazioni aggiuntive rispetto al precedente modello, ma eliminano i campi non più necessari al calcolo dell'indicatore.
Fonte: Circolare INPS 25.7.2016 n. 137 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Al via il ricalcolo dell’ISEE per famiglie con disabili o non autosufficienti" - Tombari
Sezione:   Autore : S.M.Perego