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16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
17/03/2017 INPS - Premio alla nascita erogato in unica soluzione S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
17/03/2017 Imposta di bollo limitata per la registrazione delle opere protette all’RPG S.M.Perego
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17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
22/03/2017 La comunicazione trimestrale dei dati IVA disponibile in bozza S.M.Perego
22/03/2017 Chiarite le modalità per l’estrazione di beni dal deposito IVA da parte degli esportatori abituali S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti   Data : 27/07/2016
Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti
Il CNDCEC ha approvato in via definitiva il Codice delle sanzioni disciplinari della categoria, che entrerà in vigore a partire dall’1.1.2017.
Il documento era stato messo in pubblica consultazione dal 16.5.2016 al 30.6.2016, affinché Ordini e Consigli di disciplina territoriali potessero presentare delle osservazioni, molte delle quali sono state accolte nel testo definitivo del Codice.
Quanto al contenuto, si fa presente che il Codice delle sanzioni è strutturato in due parti.
La prima parte riporta le disposizioni generali. In particolare, il Codice si applica a tutti gli iscritti (compresi quelli dell’elenco speciale dei non esercenti) e prevede tre tipologie di sanzioni:
- la censura per infrazioni non particolarmente gravi;
- la sospensione fino ad un massimo di 2 anni;
- la radiazione, in caso di violazioni “molto gravi” del codice deontologico, “che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo”.
Qualora la censura, sanzione meno grave di quelle comminabili, risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione commessa, è consentito disporre l’archiviazione immediata del procedimento disciplinare, mediante la verbalizzazione di un richiamo all’iscritto. Tale richiamo non ha natura di sanzione, ma costituisce un precedente nella valutazione di eventuali future violazioni.
La seconda parte del Codice, invece, è dedicata alle sanzioni disciplinari irrogabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del codice deontologico.
Fonte: Comunicato CNDCEC 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Dal 1° gennaio 2017 in vigore il Codice delle sanzioni per i commercialisti" - Gallo

Sezione:   Autore : S.M.Perego