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Data Titolo Sezione Autore
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
20/11/2015 Per le cooperative sociali nuova aliquota Iva al 5% S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti   Data : 27/07/2016
Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti
Il CNDCEC ha approvato in via definitiva il Codice delle sanzioni disciplinari della categoria, che entrerà in vigore a partire dall’1.1.2017.
Il documento era stato messo in pubblica consultazione dal 16.5.2016 al 30.6.2016, affinché Ordini e Consigli di disciplina territoriali potessero presentare delle osservazioni, molte delle quali sono state accolte nel testo definitivo del Codice.
Quanto al contenuto, si fa presente che il Codice delle sanzioni è strutturato in due parti.
La prima parte riporta le disposizioni generali. In particolare, il Codice si applica a tutti gli iscritti (compresi quelli dell’elenco speciale dei non esercenti) e prevede tre tipologie di sanzioni:
- la censura per infrazioni non particolarmente gravi;
- la sospensione fino ad un massimo di 2 anni;
- la radiazione, in caso di violazioni “molto gravi” del codice deontologico, “che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo”.
Qualora la censura, sanzione meno grave di quelle comminabili, risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione commessa, è consentito disporre l’archiviazione immediata del procedimento disciplinare, mediante la verbalizzazione di un richiamo all’iscritto. Tale richiamo non ha natura di sanzione, ma costituisce un precedente nella valutazione di eventuali future violazioni.
La seconda parte del Codice, invece, è dedicata alle sanzioni disciplinari irrogabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del codice deontologico.
Fonte: Comunicato CNDCEC 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Dal 1° gennaio 2017 in vigore il Codice delle sanzioni per i commercialisti" - Gallo

Sezione:   Autore : S.M.Perego