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Data Titolo Sezione Autore
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Modificati i termini per l’esercizio della detrazione dell’IVA S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
07/06/2017 Nel cassetto fiscale le comunicazioni di anomalia dei dati relativi agli studi di settore S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti   Data : 27/07/2016
Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti
Il CNDCEC ha approvato in via definitiva il Codice delle sanzioni disciplinari della categoria, che entrerà in vigore a partire dall’1.1.2017.
Il documento era stato messo in pubblica consultazione dal 16.5.2016 al 30.6.2016, affinché Ordini e Consigli di disciplina territoriali potessero presentare delle osservazioni, molte delle quali sono state accolte nel testo definitivo del Codice.
Quanto al contenuto, si fa presente che il Codice delle sanzioni è strutturato in due parti.
La prima parte riporta le disposizioni generali. In particolare, il Codice si applica a tutti gli iscritti (compresi quelli dell’elenco speciale dei non esercenti) e prevede tre tipologie di sanzioni:
- la censura per infrazioni non particolarmente gravi;
- la sospensione fino ad un massimo di 2 anni;
- la radiazione, in caso di violazioni “molto gravi” del codice deontologico, “che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo”.
Qualora la censura, sanzione meno grave di quelle comminabili, risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione commessa, è consentito disporre l’archiviazione immediata del procedimento disciplinare, mediante la verbalizzazione di un richiamo all’iscritto. Tale richiamo non ha natura di sanzione, ma costituisce un precedente nella valutazione di eventuali future violazioni.
La seconda parte del Codice, invece, è dedicata alle sanzioni disciplinari irrogabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del codice deontologico.
Fonte: Comunicato CNDCEC 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Dal 1° gennaio 2017 in vigore il Codice delle sanzioni per i commercialisti" - Gallo

Sezione:   Autore : S.M.Perego