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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti   Data : 27/07/2016
Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti
Il CNDCEC ha approvato in via definitiva il Codice delle sanzioni disciplinari della categoria, che entrerà in vigore a partire dall’1.1.2017.
Il documento era stato messo in pubblica consultazione dal 16.5.2016 al 30.6.2016, affinché Ordini e Consigli di disciplina territoriali potessero presentare delle osservazioni, molte delle quali sono state accolte nel testo definitivo del Codice.
Quanto al contenuto, si fa presente che il Codice delle sanzioni è strutturato in due parti.
La prima parte riporta le disposizioni generali. In particolare, il Codice si applica a tutti gli iscritti (compresi quelli dell’elenco speciale dei non esercenti) e prevede tre tipologie di sanzioni:
- la censura per infrazioni non particolarmente gravi;
- la sospensione fino ad un massimo di 2 anni;
- la radiazione, in caso di violazioni “molto gravi” del codice deontologico, “che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo”.
Qualora la censura, sanzione meno grave di quelle comminabili, risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione commessa, è consentito disporre l’archiviazione immediata del procedimento disciplinare, mediante la verbalizzazione di un richiamo all’iscritto. Tale richiamo non ha natura di sanzione, ma costituisce un precedente nella valutazione di eventuali future violazioni.
La seconda parte del Codice, invece, è dedicata alle sanzioni disciplinari irrogabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del codice deontologico.
Fonte: Comunicato CNDCEC 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Dal 1° gennaio 2017 in vigore il Codice delle sanzioni per i commercialisti" - Gallo

Sezione:   Autore : S.M.Perego