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08/04/2016 Il valore accertato da cessione immobiliare dal Registro si trasferisce all’IRPEF S.M.Perego
06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
22/06/2017 Il versamento del saldo IVA ha date diverse S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
24/07/2019 Immobili commerciali con proroga nel 2019 al via l’opzione alla cedolare secca S.M.Perego
06/10/2015 Immobili delle Casse Edili esclusi da IMU e TASI S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
12/04/2017 Impianti fotovoltaici ed eolici con percentuali di ammortamento diverse S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti   Data : 27/07/2016
Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti
Il CNDCEC ha approvato in via definitiva il Codice delle sanzioni disciplinari della categoria, che entrerà in vigore a partire dall’1.1.2017.
Il documento era stato messo in pubblica consultazione dal 16.5.2016 al 30.6.2016, affinché Ordini e Consigli di disciplina territoriali potessero presentare delle osservazioni, molte delle quali sono state accolte nel testo definitivo del Codice.
Quanto al contenuto, si fa presente che il Codice delle sanzioni è strutturato in due parti.
La prima parte riporta le disposizioni generali. In particolare, il Codice si applica a tutti gli iscritti (compresi quelli dell’elenco speciale dei non esercenti) e prevede tre tipologie di sanzioni:
- la censura per infrazioni non particolarmente gravi;
- la sospensione fino ad un massimo di 2 anni;
- la radiazione, in caso di violazioni “molto gravi” del codice deontologico, “che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo”.
Qualora la censura, sanzione meno grave di quelle comminabili, risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione commessa, è consentito disporre l’archiviazione immediata del procedimento disciplinare, mediante la verbalizzazione di un richiamo all’iscritto. Tale richiamo non ha natura di sanzione, ma costituisce un precedente nella valutazione di eventuali future violazioni.
La seconda parte del Codice, invece, è dedicata alle sanzioni disciplinari irrogabili in caso di violazione di specifiche disposizioni del codice deontologico.
Fonte: Comunicato CNDCEC 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 27.7.2016 - "Dal 1° gennaio 2017 in vigore il Codice delle sanzioni per i commercialisti" - Gallo

Sezione:   Autore : S.M.Perego