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Data Titolo Sezione Autore
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI   Data : 28/07/2016
Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI
Tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che i soggetti che avevano presentato nei termini la dichiarazione di «non detenzione» dell'apparecchio TV, oppure di «presenza di altra utenza elettrica per l'addebito», e vedono addebitarsi in bolletta il canone, possono limitarsi a pagare la sola quota energia.
Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica); in mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Coloro che non hanno presentato la dichiarazione di esonero devono, invece, provvedere al versamento del canone, fatto salvo il caso in cui ci si trovi a dover versare due canoni nella stessa famiglia anagrafica. In quest'ultimo caso, è possibile recarsi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per chiedere lo sgravio, oppure, successivamente, chiedere il rimborso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego