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Data Titolo Sezione Autore
04/08/2016 Nuova riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti alla data dell’1.7.2016 S.M.Perego
01/08/2016 I chiropratici esclusi dalle spese detraibili S.M.Perego
01/08/2016 Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego

Records 1521 to 1530 of 2397
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Titolo: Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI   Data : 28/07/2016
Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI
Tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che i soggetti che avevano presentato nei termini la dichiarazione di «non detenzione» dell'apparecchio TV, oppure di «presenza di altra utenza elettrica per l'addebito», e vedono addebitarsi in bolletta il canone, possono limitarsi a pagare la sola quota energia.
Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica); in mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Coloro che non hanno presentato la dichiarazione di esonero devono, invece, provvedere al versamento del canone, fatto salvo il caso in cui ci si trovi a dover versare due canoni nella stessa famiglia anagrafica. In quest'ultimo caso, è possibile recarsi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per chiedere lo sgravio, oppure, successivamente, chiedere il rimborso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego