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Data Titolo Sezione Autore
25/11/2015 Per le Coop una nuova aliquota IVA S.M.Perego
20/11/2015 Per le cooperative sociali nuova aliquota Iva al 5% S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
16/01/2017 Per le imprese edili contributi ridotti S.M.Perego
25/11/2016 Per le imprese familiari aumenta il dubbio di assoggettamento all’IRAP S.M.Perego
31/01/2017 Per le imprese minori i ratei e risconti ancora nella competenza 2016 S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
10/06/2016 Per le multiproprietà l’IMU è sempre versata dall’amministratore S.M.Perego
05/10/2015 Per le nuove attività resta aperta l’imposta sostitutiva del 5% sino al 31.12.2015 S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI   Data : 28/07/2016
Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI
Tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che i soggetti che avevano presentato nei termini la dichiarazione di «non detenzione» dell'apparecchio TV, oppure di «presenza di altra utenza elettrica per l'addebito», e vedono addebitarsi in bolletta il canone, possono limitarsi a pagare la sola quota energia.
Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica); in mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Coloro che non hanno presentato la dichiarazione di esonero devono, invece, provvedere al versamento del canone, fatto salvo il caso in cui ci si trovi a dover versare due canoni nella stessa famiglia anagrafica. In quest'ultimo caso, è possibile recarsi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per chiedere lo sgravio, oppure, successivamente, chiedere il rimborso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego