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Data Titolo Sezione Autore
19/06/2017 Pubblicato sul sito MEF la nuova versione del principio di revisione (SA Italia) 720B S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego
21/06/2017 Anche nel 2018 Studi di Settore e Parametri attivi S.M.Perego
21/06/2017 Il rimborso delle spese telefoniche in capo al dipendente costituisce reddito tassabile S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
21/06/2017 In attesa del provvedimento attuativo nessuna ritenuta sulle c.d. “Locazioni brevi” S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI   Data : 28/07/2016
Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI
Tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che i soggetti che avevano presentato nei termini la dichiarazione di «non detenzione» dell'apparecchio TV, oppure di «presenza di altra utenza elettrica per l'addebito», e vedono addebitarsi in bolletta il canone, possono limitarsi a pagare la sola quota energia.
Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica); in mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Coloro che non hanno presentato la dichiarazione di esonero devono, invece, provvedere al versamento del canone, fatto salvo il caso in cui ci si trovi a dover versare due canoni nella stessa famiglia anagrafica. In quest'ultimo caso, è possibile recarsi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per chiedere lo sgravio, oppure, successivamente, chiedere il rimborso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego