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Data Titolo Sezione Autore
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
27/10/2016 Riconosciuto il cumulo giuridico anche agli omessi versamenti S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
06/11/2015 Ridotta l’IMU e TASI per i pensionati iscritti all’AIRE S.M.Perego
17/11/2015 Ridotte le entità di indennizzo per la durata dei processi S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
30/10/2015 Ridotte le sanzioni per tardiva registrazione della dichiarazione di successione S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego

Records 2061 to 2070 of 2397
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Titolo: Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI   Data : 28/07/2016
Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI
Tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che i soggetti che avevano presentato nei termini la dichiarazione di «non detenzione» dell'apparecchio TV, oppure di «presenza di altra utenza elettrica per l'addebito», e vedono addebitarsi in bolletta il canone, possono limitarsi a pagare la sola quota energia.
Il pagamento parziale della fattura va effettuato secondo le modalità definite da ciascuna impresa elettrica per i pagamenti parziali, indicando nella causale di versamento l'imputazione del pagamento (in questo caso, quota energia elettrica); in mancanza di tale indicazione, la somma versata è comunque attribuita prioritariamente alla fornitura elettrica.
Coloro che non hanno presentato la dichiarazione di esonero devono, invece, provvedere al versamento del canone, fatto salvo il caso in cui ci si trovi a dover versare due canoni nella stessa famiglia anagrafica. In quest'ultimo caso, è possibile recarsi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per chiedere lo sgravio, oppure, successivamente, chiedere il rimborso.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego