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30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016   Data : 28/07/2016
La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016
Vi sono argomenti per sostenere che il dimezzamento della sanzione ai fini IMU, derivante dall'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, operi non sino al 30.7.2016, ma sino al 22.8.2016.
Infatti:
- il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è scaduto il 30.6.2016 ex art. 12 co. 13-ter del DL 201/2011;
- se la dichiarazione è presentata entro il 30.7.2016, quindi entro i successivi trenta giorni, la sanzione è dimezzata (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- il termine, scadendo il 30.7 che è sabato, è automaticamente prorogato all'1.8 (art. 7 del DL 70/2011);
- si ricade quindi nella sospensione feriale degli adempimenti (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006), e il termine viene postergato al 22.8.2016.
A conforto di ciò, la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1 aveva affermato che lo slittamento al primo giorno feriale successivo si sarebbe applicato anche al termine di novanta giorni entro cui è possibile il ravvedimento per dichiarazione omessa (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97), situazione simile alla nostra.
Se si accoglie la tesi esposta, il ravvedimento, nei termini indicati quindi sino al 22.8.2016, avviene presentando la dichiarazione e, se le imposte sono state già versate, pagando 2,5 euro di sanzione (sanzione di 50,00 euro, dimezzata ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 e ridotta al decimo a causa del ravvedimento).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Dichiarazione IMU “economica” fino al 22 agosto 2016" - Cissello - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego