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13/06/2017 Impugnabile il rifiuto di Equitalia alla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
12/12/2017 INPS - APE sociale in pagamento dal 19.12.2017 S.M.Perego
12/12/2017 Alcuni dubbi sull’IMU dovuta per i terreni agricoli di C.D. e I.A.P. S.M.Perego
12/12/2017 Acconto IVA anche per le Pubbliche Amministrazioni S.M.Perego
13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
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Titolo: La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016   Data : 28/07/2016
La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016
Vi sono argomenti per sostenere che il dimezzamento della sanzione ai fini IMU, derivante dall'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, operi non sino al 30.7.2016, ma sino al 22.8.2016.
Infatti:
- il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è scaduto il 30.6.2016 ex art. 12 co. 13-ter del DL 201/2011;
- se la dichiarazione è presentata entro il 30.7.2016, quindi entro i successivi trenta giorni, la sanzione è dimezzata (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- il termine, scadendo il 30.7 che è sabato, è automaticamente prorogato all'1.8 (art. 7 del DL 70/2011);
- si ricade quindi nella sospensione feriale degli adempimenti (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006), e il termine viene postergato al 22.8.2016.
A conforto di ciò, la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1 aveva affermato che lo slittamento al primo giorno feriale successivo si sarebbe applicato anche al termine di novanta giorni entro cui è possibile il ravvedimento per dichiarazione omessa (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97), situazione simile alla nostra.
Se si accoglie la tesi esposta, il ravvedimento, nei termini indicati quindi sino al 22.8.2016, avviene presentando la dichiarazione e, se le imposte sono state già versate, pagando 2,5 euro di sanzione (sanzione di 50,00 euro, dimezzata ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 e ridotta al decimo a causa del ravvedimento).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Dichiarazione IMU “economica” fino al 22 agosto 2016" - Cissello - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego