Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
27/03/2017 Partono gli accertamenti da “Spesometro” S.M.Perego
03/04/2018 Partono le domande del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia S.M.Perego
06/04/2018 Partono le domande di rimborso del Canone RAI S.M.Perego
01/06/2015 Passaggio al regime agevolato nel 2015; la compilazione del modello Unico 2015 S.M.Perego
15/06/2016 Passano al 6 luglio i versamenti di UNICO per i soggetti agli studi di settore S.M.Perego
27/10/2015 Pensionati – In arrivo maggiori detrazioni IRPEF S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016   Data : 28/07/2016
La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016
Vi sono argomenti per sostenere che il dimezzamento della sanzione ai fini IMU, derivante dall'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, operi non sino al 30.7.2016, ma sino al 22.8.2016.
Infatti:
- il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è scaduto il 30.6.2016 ex art. 12 co. 13-ter del DL 201/2011;
- se la dichiarazione è presentata entro il 30.7.2016, quindi entro i successivi trenta giorni, la sanzione è dimezzata (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- il termine, scadendo il 30.7 che è sabato, è automaticamente prorogato all'1.8 (art. 7 del DL 70/2011);
- si ricade quindi nella sospensione feriale degli adempimenti (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006), e il termine viene postergato al 22.8.2016.
A conforto di ciò, la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1 aveva affermato che lo slittamento al primo giorno feriale successivo si sarebbe applicato anche al termine di novanta giorni entro cui è possibile il ravvedimento per dichiarazione omessa (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97), situazione simile alla nostra.
Se si accoglie la tesi esposta, il ravvedimento, nei termini indicati quindi sino al 22.8.2016, avviene presentando la dichiarazione e, se le imposte sono state già versate, pagando 2,5 euro di sanzione (sanzione di 50,00 euro, dimezzata ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 e ridotta al decimo a causa del ravvedimento).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Dichiarazione IMU “economica” fino al 22 agosto 2016" - Cissello - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego