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17/11/2015 Depenalizzati, in parte, gli obblighi di antiriciclaggio S.M.Perego
06/07/2016 Depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali S.M.Perego
04/03/2015 DEPOSITO DEI BILANCI IN FORMATO XBRL - DECORRENZA DELLA NUOVA TASSONOMIA INTEGRATA news S.M.Perego
18/03/2015 Destinazione ai partiti politici del 2 x mille news S.M.Perego
28/04/2015 Determinazione del reddito professionale – Scomputo ritenute d’acconto S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
29/11/2016 Detraibile l’IVA sulla donazione e distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
17/07/2009 Detrazione 20% su acquisti beni mobili news S.M.Perego
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Titolo: La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016   Data : 28/07/2016
La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016
Vi sono argomenti per sostenere che il dimezzamento della sanzione ai fini IMU, derivante dall'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, operi non sino al 30.7.2016, ma sino al 22.8.2016.
Infatti:
- il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è scaduto il 30.6.2016 ex art. 12 co. 13-ter del DL 201/2011;
- se la dichiarazione è presentata entro il 30.7.2016, quindi entro i successivi trenta giorni, la sanzione è dimezzata (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- il termine, scadendo il 30.7 che è sabato, è automaticamente prorogato all'1.8 (art. 7 del DL 70/2011);
- si ricade quindi nella sospensione feriale degli adempimenti (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006), e il termine viene postergato al 22.8.2016.
A conforto di ciò, la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1 aveva affermato che lo slittamento al primo giorno feriale successivo si sarebbe applicato anche al termine di novanta giorni entro cui è possibile il ravvedimento per dichiarazione omessa (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97), situazione simile alla nostra.
Se si accoglie la tesi esposta, il ravvedimento, nei termini indicati quindi sino al 22.8.2016, avviene presentando la dichiarazione e, se le imposte sono state già versate, pagando 2,5 euro di sanzione (sanzione di 50,00 euro, dimezzata ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 e ridotta al decimo a causa del ravvedimento).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Dichiarazione IMU “economica” fino al 22 agosto 2016" - Cissello - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego