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24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016   Data : 28/07/2016
La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016
Vi sono argomenti per sostenere che il dimezzamento della sanzione ai fini IMU, derivante dall'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, operi non sino al 30.7.2016, ma sino al 22.8.2016.
Infatti:
- il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è scaduto il 30.6.2016 ex art. 12 co. 13-ter del DL 201/2011;
- se la dichiarazione è presentata entro il 30.7.2016, quindi entro i successivi trenta giorni, la sanzione è dimezzata (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97);
- il termine, scadendo il 30.7 che è sabato, è automaticamente prorogato all'1.8 (art. 7 del DL 70/2011);
- si ricade quindi nella sospensione feriale degli adempimenti (art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006), e il termine viene postergato al 22.8.2016.
A conforto di ciò, la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1 aveva affermato che lo slittamento al primo giorno feriale successivo si sarebbe applicato anche al termine di novanta giorni entro cui è possibile il ravvedimento per dichiarazione omessa (art. 13 co. 1 lett. c) del DLgs. 472/97), situazione simile alla nostra.
Se si accoglie la tesi esposta, il ravvedimento, nei termini indicati quindi sino al 22.8.2016, avviene presentando la dichiarazione e, se le imposte sono state già versate, pagando 2,5 euro di sanzione (sanzione di 50,00 euro, dimezzata ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97 e ridotta al decimo a causa del ravvedimento).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Dichiarazione IMU “economica” fino al 22 agosto 2016" - Cissello - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego