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28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
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23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
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26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
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Titolo: Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento   Data : 28/07/2016
Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento
La Cass. 27.7.2016 n. 15530 ha evidenziato che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non sono vincolanti per il giudice, che, nei limiti dell'interpretazione costituzionalmente orientata, deve sempre individuare in autonomia la regola di diritto da applicare.
Pertanto, il deposito della sentenza interpretativa di rigetto non ha valore ai fini del dies a quo per richiedere il rimborso delle imposte.
Ai fini del rimborso IRAP dei lavoratori autonomi per mancanza di autonoma organizzazione, il termine è sempre, in ragione di quanto esposto, di 48 mesi dal pagamento (art. 38 del DPR 602/73). Non può essere accettata la tesi secondo cui il termine sarebbe di due anni dalla data del deposito della sentenza Corte Cost. 21.5.2001 n. 156 (art. 21 del DLgs. 546/92), ove i giudici costituzionali hanno sancito che i lavoratori autonomi, se difetta l'autonoma organizzazione, sono esclusi da IRAP.
Fonte: Cass. 27.7.2016 n. 15530 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Il termine per il rimborso IRAP non si allunga con l’overrulling" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego