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07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
04/04/2018 Opere e servizi di utilità sociale esclusi dal reddito imponibile S.M.Perego
27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
08/12/2018 Chiariti i dubbi sulla cessione della detrazione per gli oneri detraibili S.M.Perego
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Titolo: Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento   Data : 28/07/2016
Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento
La Cass. 27.7.2016 n. 15530 ha evidenziato che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non sono vincolanti per il giudice, che, nei limiti dell'interpretazione costituzionalmente orientata, deve sempre individuare in autonomia la regola di diritto da applicare.
Pertanto, il deposito della sentenza interpretativa di rigetto non ha valore ai fini del dies a quo per richiedere il rimborso delle imposte.
Ai fini del rimborso IRAP dei lavoratori autonomi per mancanza di autonoma organizzazione, il termine è sempre, in ragione di quanto esposto, di 48 mesi dal pagamento (art. 38 del DPR 602/73). Non può essere accettata la tesi secondo cui il termine sarebbe di due anni dalla data del deposito della sentenza Corte Cost. 21.5.2001 n. 156 (art. 21 del DLgs. 546/92), ove i giudici costituzionali hanno sancito che i lavoratori autonomi, se difetta l'autonoma organizzazione, sono esclusi da IRAP.
Fonte: Cass. 27.7.2016 n. 15530 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Il termine per il rimborso IRAP non si allunga con l’overrulling" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego