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07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
04/09/2018 Scheda carburante – Fornitura con fattura elettronica in caso di netting S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
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Titolo: Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento   Data : 28/07/2016
Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento
La Cass. 27.7.2016 n. 15530 ha evidenziato che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non sono vincolanti per il giudice, che, nei limiti dell'interpretazione costituzionalmente orientata, deve sempre individuare in autonomia la regola di diritto da applicare.
Pertanto, il deposito della sentenza interpretativa di rigetto non ha valore ai fini del dies a quo per richiedere il rimborso delle imposte.
Ai fini del rimborso IRAP dei lavoratori autonomi per mancanza di autonoma organizzazione, il termine è sempre, in ragione di quanto esposto, di 48 mesi dal pagamento (art. 38 del DPR 602/73). Non può essere accettata la tesi secondo cui il termine sarebbe di due anni dalla data del deposito della sentenza Corte Cost. 21.5.2001 n. 156 (art. 21 del DLgs. 546/92), ove i giudici costituzionali hanno sancito che i lavoratori autonomi, se difetta l'autonoma organizzazione, sono esclusi da IRAP.
Fonte: Cass. 27.7.2016 n. 15530 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Il termine per il rimborso IRAP non si allunga con l’overrulling" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego