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23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego
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24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego
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Titolo: Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento   Data : 28/07/2016
Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento
La Cass. 27.7.2016 n. 15530 ha evidenziato che le sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non sono vincolanti per il giudice, che, nei limiti dell'interpretazione costituzionalmente orientata, deve sempre individuare in autonomia la regola di diritto da applicare.
Pertanto, il deposito della sentenza interpretativa di rigetto non ha valore ai fini del dies a quo per richiedere il rimborso delle imposte.
Ai fini del rimborso IRAP dei lavoratori autonomi per mancanza di autonoma organizzazione, il termine è sempre, in ragione di quanto esposto, di 48 mesi dal pagamento (art. 38 del DPR 602/73). Non può essere accettata la tesi secondo cui il termine sarebbe di due anni dalla data del deposito della sentenza Corte Cost. 21.5.2001 n. 156 (art. 21 del DLgs. 546/92), ove i giudici costituzionali hanno sancito che i lavoratori autonomi, se difetta l'autonoma organizzazione, sono esclusi da IRAP.
Fonte: Cass. 27.7.2016 n. 15530 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Il termine per il rimborso IRAP non si allunga con l’overrulling" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego