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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili   Data : 28/07/2016
Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili
Inserendo il co. 3-bis nell’art. 5 della L. 68/99, il DLgs. 151/2015 ha introdotto una semplificazione per i datori di lavoro che occupino lavoratori impegnati in lavorazioni a rischio elevato, comportanti il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, prevedendo che gli stessi:
- possano “autocertificare” l’esonero dagli obblighi di assunzione di personale disabile ex art. 3 della L. 68/99 per quanto concerne i medesimi addetti;
- debbano versare un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Nella prima fase di applicazione della norma sono emerse diverse problematiche, che hanno portato il Ministero del Lavoro a:
- prorogare, con la nota 1.7.2016 n. 3879, il termine per l’invio, in sede di prima applicazione, dell’autocertificazione di cui si tratta dall’1.7.2016 al 31.7.2016;
- intervenire nuovamente sul tema, con la nota 26.7.2016 n. 5113, fornendo ulteriori indicazioni.
In particolare, in quest’ultima nota, vengono affrontate questioni concernenti:
- le modalità dell’autocertificazione, da presentare avvalendosi esclusivamente della procedura telematica accessibile dal sito www.lavoro.gov.it;
- i limiti sulla quota di esonero e le condizioni per la fruizione dello stesso (impiego di addetti a lavorazioni ad alto rischio in numero tale da incidere sugli obblighi di assunzione; impossibilità di coprire l'intera quota di riserva);
- la gestione dell’adempimento da parte delle imprese “multilocalizzate”;
- l’ipotesi della variazione della quota di esonero successivamente alla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero stesso ma prima del termine ultimo per l’autocertificazione.
Fonte: Nota Min. Lavoro e politiche sociali 26.7.2016 n. 5113 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Esonero dall’assunzione di disabili solo utilizzando la specifica procedura" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego