| Entro il 31 luglio la comunicazione telematica per l’esonero dall'assunzione di disabili
Inserendo il co. 3-bis nell’art. 5 della L. 68/99, il DLgs. 151/2015 ha introdotto una semplificazione per i datori di lavoro che occupino lavoratori impegnati in lavorazioni a rischio elevato, comportanti il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, prevedendo che gli stessi:
- possano “autocertificare” l’esonero dagli obblighi di assunzione di personale disabile ex art. 3 della L. 68/99 per quanto concerne i medesimi addetti;
- debbano versare un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Nella prima fase di applicazione della norma sono emerse diverse problematiche, che hanno portato il Ministero del Lavoro a:
- prorogare, con la nota 1.7.2016 n. 3879, il termine per l’invio, in sede di prima applicazione, dell’autocertificazione di cui si tratta dall’1.7.2016 al 31.7.2016;
- intervenire nuovamente sul tema, con la nota 26.7.2016 n. 5113, fornendo ulteriori indicazioni.
In particolare, in quest’ultima nota, vengono affrontate questioni concernenti:
- le modalità dell’autocertificazione, da presentare avvalendosi esclusivamente della procedura telematica accessibile dal sito www.lavoro.gov.it;
- i limiti sulla quota di esonero e le condizioni per la fruizione dello stesso (impiego di addetti a lavorazioni ad alto rischio in numero tale da incidere sugli obblighi di assunzione; impossibilità di coprire l'intera quota di riserva);
- la gestione dell’adempimento da parte delle imprese “multilocalizzate”;
- l’ipotesi della variazione della quota di esonero successivamente alla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero stesso ma prima del termine ultimo per l’autocertificazione.
Fonte: Nota Min. Lavoro e politiche sociali 26.7.2016 n. 5113 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "Esonero dall’assunzione di disabili solo utilizzando la specifica procedura" - Tosco |