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30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego
28/01/2014 Obbligo POS dal 28.3.2014 news S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego
30/11/2016 Oggi cessa l’applicativo Entratel sostituito con il "Desktop Telematico" S.M.Perego
04/11/2015 Omessa dichiarazione – trascorsi 90 giorni scatta il penale S.M.Perego
20/07/2018 Omessa dichiarazione Iva – C’è tempo sino al 30.7.2018 S.M.Perego
09/11/2015 Omesso Reverse Charge con sanzioni leggere S.M.Perego
12/09/2018 On line i controlli ENEA per le detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego

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Titolo: Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione   Data : 28/07/2016
Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione
In attuazione dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, il DM 15.7.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.7.2016, regola le modalità con cui gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali.
I crediti sono utilizzati se:
- sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;
- in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione - esclusivamente per l'intero importo della fattura - per l'utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. L'opzione può essere esercitata, per quest'anno, dal 17.10 al 30.11.2016; dal 2017, invece, dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.
Fonte: DM 15.7.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - art. 1 co. 778 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "In Gazzetta il decreto per gli avvocati che vogliono compensare i debiti fiscali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego