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Data Titolo Sezione Autore
09/12/2016 I fabbricati per la manutenzione delle autostrade devono essere accatastati nel gruppo E S.M.Perego
14/12/2016 Agevolati i cittadini italiani residenti all’estero che rientrano in Italia S.M.Perego
11/11/2016 Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità S.M.Perego
13/12/2016 Nessuna cartella per l’omesso versamento delle c.d. Società non operative S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
12/12/2016 Potenziate le detrazioni IRPEF/IRES per le parti comuni condominiali nel 2017 S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
12/12/2016 Saldo IMU e TASI 2016 - Risposte del MEF S.M.Perego
14/12/2016 Definizione parziale dei ruoli – Dubbi applicativi S.M.Perego

Records 1891 to 1900 of 2397
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Titolo: Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione   Data : 28/07/2016
Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione
In attuazione dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, il DM 15.7.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.7.2016, regola le modalità con cui gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali.
I crediti sono utilizzati se:
- sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;
- in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione - esclusivamente per l'intero importo della fattura - per l'utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. L'opzione può essere esercitata, per quest'anno, dal 17.10 al 30.11.2016; dal 2017, invece, dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.
Fonte: DM 15.7.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - art. 1 co. 778 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "In Gazzetta il decreto per gli avvocati che vogliono compensare i debiti fiscali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego