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Data Titolo Sezione Autore
30/07/2018 I contributi INPS versati alla Gestione Separata erroneamente considerati contributi integrativi S.M.Perego
16/07/2018 Fatturazione elettronica – Rileva l'indirizzo telematico S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
24/09/2018 Fatturazione elettronica vincolata dalla data del bonifico bancario S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
21/11/2018 Fatturazione elettronica – Nessuna proroga ma adeguata alle richieste del Garante privacy S.M.Perego
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
12/11/2018 Scade il 30 novembre l’invio dei dati relativi al terzo trimestre 2018 S.M.Perego

Records 1971 to 1980 of 2397
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Titolo: Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione   Data : 28/07/2016
Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione
In attuazione dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, il DM 15.7.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.7.2016, regola le modalità con cui gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali.
I crediti sono utilizzati se:
- sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;
- in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione - esclusivamente per l'intero importo della fattura - per l'utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. L'opzione può essere esercitata, per quest'anno, dal 17.10 al 30.11.2016; dal 2017, invece, dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.
Fonte: DM 15.7.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - art. 1 co. 778 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "In Gazzetta il decreto per gli avvocati che vogliono compensare i debiti fiscali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego