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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione   Data : 28/07/2016
Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione
In attuazione dell'art. 1 co. 778 della L. 208/2015, il DM 15.7.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27.7.2016, regola le modalità con cui gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali.
I crediti sono utilizzati se:
- sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;
- in relazione ad essi è stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione - esclusivamente per l'intero importo della fattura - per l'utilizzo del credito in compensazione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. L'opzione può essere esercitata, per quest'anno, dal 17.10 al 30.11.2016; dal 2017, invece, dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.
Fonte: DM 15.7.2016 Ministero dell'Economia e delle finanze - art. 1 co. 778 L. 28.12.2015 n. 208 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.7.2016 - "In Gazzetta il decreto per gli avvocati che vogliono compensare i debiti fiscali" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego