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16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego

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Titolo: Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni   Data : 29/07/2016
Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni
Superando i precedenti chiarimenti ed in seguito all'approvazione della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), l'Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.7.2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
Inoltre, la disponibilità dell'immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Seppur non sia stato esplicitamente detto dall'Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2016 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2016 - "Anche la convivenza di fatto dà diritto al bonus ristrutturazione" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego