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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
07/10/2016 Scade il 31 ottobre la comunicazione dei beni in godimento ai soci. S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego
07/10/2016 Per gli arbitrati l’imposta di bollo compete alle parti S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego

Records 1431 to 1440 of 2397
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Titolo: Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni   Data : 29/07/2016
Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni
Superando i precedenti chiarimenti ed in seguito all'approvazione della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), l'Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.7.2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
Inoltre, la disponibilità dell'immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Seppur non sia stato esplicitamente detto dall'Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2016 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2016 - "Anche la convivenza di fatto dà diritto al bonus ristrutturazione" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego