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25/03/2009 News lva per cassa news S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
17/11/2014 Non coerente agli studi di settore news S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
31/05/2019 Non è ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/04/2016 Non è obbligatorio riportare in dichiarazione il codice identificativo del contratto di locazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego

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Titolo: Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni   Data : 29/07/2016
Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni
Superando i precedenti chiarimenti ed in seguito all'approvazione della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), l'Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.7.2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
Inoltre, la disponibilità dell'immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Seppur non sia stato esplicitamente detto dall'Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2016 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2016 - "Anche la convivenza di fatto dà diritto al bonus ristrutturazione" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego