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22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni   Data : 29/07/2016
Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni
Superando i precedenti chiarimenti ed in seguito all'approvazione della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), l'Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.7.2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
Inoltre, la disponibilità dell'immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Seppur non sia stato esplicitamente detto dall'Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2016 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2016 - "Anche la convivenza di fatto dà diritto al bonus ristrutturazione" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego