Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/11/2018 Pubblicati i nuovi elenchi per l'applicazione dello Split Payment nell’anno 2019 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
03/12/2018 La mancata comunicazione all'ENEA comporta delle sanzioni S.M.Perego
03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
03/12/2018 Esterometro con obbligo dall’1.1.2019 S.M.Perego

Records 2171 to 2180 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni   Data : 29/07/2016
Ora anche la semplice convivenza da diritto alle detrazioni IRPEF sulle ristrutturazioni
Superando i precedenti chiarimenti ed in seguito all'approvazione della legge sulle unioni civili (L. 76/2016), l'Agenzia delle Entrate, nella ris. 28.7.2016 n. 64, ha precisato che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.
In altre parole, valgono le regole previste per i familiari conviventi e, quindi, il convivente non proprietario dell'immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall'abitazione principale della coppia.
Inoltre, la disponibilità dell'immobile, necessaria per la detrazione stessa, è insita nella convivenza stessa senza necessità di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Seppur non sia stato esplicitamente detto dall'Agenzia, analoghe regole dovrebbero valere per la fruizione della detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1 co. 344-347 della L. 296/2006, oltre che per i relativi bonus mobili.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2016 n. 64 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2016 - "Anche la convivenza di fatto dà diritto al bonus ristrutturazione" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego