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Data Titolo Sezione Autore
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza sino al 30.9.2016   Data : 29/07/2016
L’aggiornamento dell'OIC 17 è consultabile in bozza
La bozza del nuovo OIC 17 (Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto), sottoposta a consultazione pubblica fino al 30.9.2016, presenta diverse modifiche per effetto delle numerose novità introdotte dal DLgs. 139/2015.
Con riferimento, in particolare, al bilancio consolidato, i principali interventi riguardano:
- l'inclusione del Rendiconto finanziario quale documento costitutivo del bilancio di gruppo;
- l'applicazione anche ai bilanci consolidati del nuovo principio generale della rilevanza.
Inoltre, a partire dall'1.1.2016, vengono innalzati i limiti per l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato.
Il nuovo OIC 17 prevede poi che, se dall'eliminazione di una partecipazione emerge una differenza positiva, la stessa è trattata contabilmente soltanto in due modi: iscrizione nell'attivo dello Stato patrimoniale come "avviamento" oppure iscrizione come costo nel Conto economico. Non è, invece, più contemplata l'iscrizione a riduzione delle riserve di consolidamento.
Fonte: Bozza Documento OIC luglio 2016 n. 17 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.7.2016 - "I nuovi casi di esonero dal bilancio consolidato entrano nell’OIC 17" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego