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11/10/2016 Aggiornato il Registro dei revisori con le sezioni A e B Stefano M. Perego
12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
11/05/2017 Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
04/11/2015 Ai professionisti super ammortamento pieno nel 2015 S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
16/11/2015 Al 30.11.2015 i saldi INPS per i nuovi regimi forfetari S.M.Perego
06/03/2017 Al 30.4.2017 l’opzione dei lavoratori residenti all'estero S.M.Perego

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Titolo: Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016   Data : 01/08/2016
Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016
Il termine per l'invio del modello 770/2016, in assenza di proroga, sarebbe scaduto il 22.8.2016 e non l'1.8.2016.
Infatti, il termine ordinario, ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98, è il 31.7.2016, slittato all'1.8.2016 in quanto il 31 cade di domenica.
Così, è stato di diritto compreso nella sospensione feriale degli adempimenti ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, sino al 20.8, che, cadendo di sabato, causa l'ulteriore postergazione al 22.8.2016.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 è stato postergato al 15.9.2016 dal DPCM 26.7.2016, e ciò incide sui termini per il ravvedimento operoso strumentale a sanare le violazioni pregresse, infatti:
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere le violazioni commesse nell'applicazione (sanzione del 20%) e nel versamento (sanzione del 30%) delle ritenute nell'anno 2015, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo;
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere l'infedele presentazione del modello 770/2015 (sanzione dell'art. 2 del DLgs. 471/97);
- se le violazioni sono state commesse negli anni antecedenti, la riduzione della sanzione potrà essere a 1/7 o a 1/6 del minimo.
Sul versante operativo, occorre:
- se del caso, ripresentare il modello 770 correttamente;
- versare le sanzioni ridotte;
- versare le ritenute cumulativamente con gli interessi al saggio legale, calcolati pro rata temporis;
- prestare particolare attenzione alla coincidenza dei dati tra modello F24 e quadro ST del modello 770, onde evitare il rischio di una liquidazione automatica della dichiarazione.
Fonte: DPCM 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "L’invio dei modelli 770 slitta al 15 settembre" – Damasco - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Al 15 settembre il ravvedimento sul mancato versamento di ritenute 2015" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego