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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 In arrivo le bozze dei modelli di dichiarazione S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego
22/12/2015 Definita in finanziaria la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori S.M.Perego
22/12/2015 L’omesso acconto IVA si sana con il 15% S.M.Perego
22/12/2015 IMU ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato dall’1.1.2016 S.M.Perego
21/12/2015 Nell’autoliquidazione INAIL compare la riduzione dei premi S.M.Perego
21/12/2015 Ravvedimento operoso – Comunicato stampa dell’AdE. S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
30/11/2015 Mancano le istruzioni per il recupero degli acconti IRAP se non dovuta S.M.Perego

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Titolo: Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016   Data : 01/08/2016
Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016
Il termine per l'invio del modello 770/2016, in assenza di proroga, sarebbe scaduto il 22.8.2016 e non l'1.8.2016.
Infatti, il termine ordinario, ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98, è il 31.7.2016, slittato all'1.8.2016 in quanto il 31 cade di domenica.
Così, è stato di diritto compreso nella sospensione feriale degli adempimenti ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, sino al 20.8, che, cadendo di sabato, causa l'ulteriore postergazione al 22.8.2016.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 è stato postergato al 15.9.2016 dal DPCM 26.7.2016, e ciò incide sui termini per il ravvedimento operoso strumentale a sanare le violazioni pregresse, infatti:
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere le violazioni commesse nell'applicazione (sanzione del 20%) e nel versamento (sanzione del 30%) delle ritenute nell'anno 2015, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo;
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere l'infedele presentazione del modello 770/2015 (sanzione dell'art. 2 del DLgs. 471/97);
- se le violazioni sono state commesse negli anni antecedenti, la riduzione della sanzione potrà essere a 1/7 o a 1/6 del minimo.
Sul versante operativo, occorre:
- se del caso, ripresentare il modello 770 correttamente;
- versare le sanzioni ridotte;
- versare le ritenute cumulativamente con gli interessi al saggio legale, calcolati pro rata temporis;
- prestare particolare attenzione alla coincidenza dei dati tra modello F24 e quadro ST del modello 770, onde evitare il rischio di una liquidazione automatica della dichiarazione.
Fonte: DPCM 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "L’invio dei modelli 770 slitta al 15 settembre" – Damasco - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Al 15 settembre il ravvedimento sul mancato versamento di ritenute 2015" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego