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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
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28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
28/09/2015 Aggiornati gli indici del nuovo Redditometro S.M.Perego

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Titolo: Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016   Data : 01/08/2016
Prorogata la presentazione del Mod. 770/2016
Il termine per l'invio del modello 770/2016, in assenza di proroga, sarebbe scaduto il 22.8.2016 e non l'1.8.2016.
Infatti, il termine ordinario, ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98, è il 31.7.2016, slittato all'1.8.2016 in quanto il 31 cade di domenica.
Così, è stato di diritto compreso nella sospensione feriale degli adempimenti ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006, sino al 20.8, che, cadendo di sabato, causa l'ulteriore postergazione al 22.8.2016.
Il termine per la trasmissione del modello 770/2016 è stato postergato al 15.9.2016 dal DPCM 26.7.2016, e ciò incide sui termini per il ravvedimento operoso strumentale a sanare le violazioni pregresse, infatti:
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere le violazioni commesse nell'applicazione (sanzione del 20%) e nel versamento (sanzione del 30%) delle ritenute nell'anno 2015, con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo;
- entro il 15.9.2016, è possibile ravvedere l'infedele presentazione del modello 770/2015 (sanzione dell'art. 2 del DLgs. 471/97);
- se le violazioni sono state commesse negli anni antecedenti, la riduzione della sanzione potrà essere a 1/7 o a 1/6 del minimo.
Sul versante operativo, occorre:
- se del caso, ripresentare il modello 770 correttamente;
- versare le sanzioni ridotte;
- versare le ritenute cumulativamente con gli interessi al saggio legale, calcolati pro rata temporis;
- prestare particolare attenzione alla coincidenza dei dati tra modello F24 e quadro ST del modello 770, onde evitare il rischio di una liquidazione automatica della dichiarazione.
Fonte: DPCM 26.7.2016 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "L’invio dei modelli 770 slitta al 15 settembre" – Damasco - Il Quotidiano del Commercialista del 1.8.2016 - "Al 15 settembre il ravvedimento sul mancato versamento di ritenute 2015" - Cissello - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego