Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
12/12/2018 Riaperta l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
03/12/2015 Riaperti i termini delle domande CIGO - circ. INPS 2.12.2015 n. 197 S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 2051 to 2060 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I chiropratici esclusi dalle spese detraibili   Data : 01/08/2016
I chiropratici esclusi dalle spese detraibili
Il regolamento ministeriale che doveva istituire il registro dei dottori in chiropratica, a distanza di quasi nove anni dalla legge che lo prevedeva (art. 2 co. 355 della L. 24.12.2007 n. 244), non è stato ancora emanato. Questa situazione preclude, secondo l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, il riconoscimento dell'esenzione IVA alle prestazioni rese dai chiropratici. Questi ultimi, a causa del contesto normativo incompleto, non possono essere considerati figure sanitarie. Le loro prestazioni, pertanto, non rientrano nella fattispecie di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Il quadro nazionale appena delineato, tuttavia, non sembra pienamente conforme al diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Quest'ultima, nelle cause riunite 27.4.2006 C-443/04 e C-444/04, ha sancito che gli Stati membri non possono negare l'esenzione IVA a soggetti che offrano prestazioni di qualità equivalente (in termini di qualifica professionale) a quelle rese da figure mediche riconosciute. L'approccio formalista adottato in Italia, pertanto, sembra contrastare con la giurisprudenza comunitaria che riconosce al giudice di merito il potere di effettuare la citata valutazione di equivalenza fra figure riconosciute e non riconosciute dall'ordinamento.
Fonte: Cass. 30.5.2016 n. 11085 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Esenzione IVA per i chiropratici, una questione ancora irrisolta" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego