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27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
27/12/2018 Esente da bollo e registro la scrittura di riduzione del canone di affitto S.M.Perego
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20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
31/12/2018 Regolati ai fini Iva i buoni "monouso" e "multiuso" S.M.Perego
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31/12/2018 Flat tax al via S.M.Perego
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Titolo: I chiropratici esclusi dalle spese detraibili   Data : 01/08/2016
I chiropratici esclusi dalle spese detraibili
Il regolamento ministeriale che doveva istituire il registro dei dottori in chiropratica, a distanza di quasi nove anni dalla legge che lo prevedeva (art. 2 co. 355 della L. 24.12.2007 n. 244), non è stato ancora emanato. Questa situazione preclude, secondo l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, il riconoscimento dell'esenzione IVA alle prestazioni rese dai chiropratici. Questi ultimi, a causa del contesto normativo incompleto, non possono essere considerati figure sanitarie. Le loro prestazioni, pertanto, non rientrano nella fattispecie di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Il quadro nazionale appena delineato, tuttavia, non sembra pienamente conforme al diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Quest'ultima, nelle cause riunite 27.4.2006 C-443/04 e C-444/04, ha sancito che gli Stati membri non possono negare l'esenzione IVA a soggetti che offrano prestazioni di qualità equivalente (in termini di qualifica professionale) a quelle rese da figure mediche riconosciute. L'approccio formalista adottato in Italia, pertanto, sembra contrastare con la giurisprudenza comunitaria che riconosce al giudice di merito il potere di effettuare la citata valutazione di equivalenza fra figure riconosciute e non riconosciute dall'ordinamento.
Fonte: Cass. 30.5.2016 n. 11085 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Esenzione IVA per i chiropratici, una questione ancora irrisolta" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego