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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Ancora in difficoltà S.M.Perego
15/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria – Nessuna proroga S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
30/03/2016 Trattamenti concessi in deroga alla disciplina generale - Circ. INPS S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
21/06/2017 Tre diverse date possibili per il versamento del saldo Iva annuale S.M.Perego
02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
09/11/2015 Tutti i Trust su un unico registro centralizzato S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: I chiropratici esclusi dalle spese detraibili   Data : 01/08/2016
I chiropratici esclusi dalle spese detraibili
Il regolamento ministeriale che doveva istituire il registro dei dottori in chiropratica, a distanza di quasi nove anni dalla legge che lo prevedeva (art. 2 co. 355 della L. 24.12.2007 n. 244), non è stato ancora emanato. Questa situazione preclude, secondo l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, il riconoscimento dell'esenzione IVA alle prestazioni rese dai chiropratici. Questi ultimi, a causa del contesto normativo incompleto, non possono essere considerati figure sanitarie. Le loro prestazioni, pertanto, non rientrano nella fattispecie di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Il quadro nazionale appena delineato, tuttavia, non sembra pienamente conforme al diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Quest'ultima, nelle cause riunite 27.4.2006 C-443/04 e C-444/04, ha sancito che gli Stati membri non possono negare l'esenzione IVA a soggetti che offrano prestazioni di qualità equivalente (in termini di qualifica professionale) a quelle rese da figure mediche riconosciute. L'approccio formalista adottato in Italia, pertanto, sembra contrastare con la giurisprudenza comunitaria che riconosce al giudice di merito il potere di effettuare la citata valutazione di equivalenza fra figure riconosciute e non riconosciute dall'ordinamento.
Fonte: Cass. 30.5.2016 n. 11085 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Esenzione IVA per i chiropratici, una questione ancora irrisolta" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego