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Data Titolo Sezione Autore
04/05/2016 La falsificazione dei modelli F24 è reato penale S.M.Perego
05/05/2016 Esenti da IMU i terreni agricoli in comuni montani e terreni incolti e orti S.M.Perego
05/05/2016 Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa trova spazio in Unico PF 2016 S.M.Perego
05/05/2016 L’Agenzia delle Entrate interviene ancora sul canone RAI S.M.Perego
06/05/2016 Anche in presenza di delega al professionista l’omessa dichiarazione resta in capo al contribuente S.M.Perego
06/05/2016 La domanda al fondo di integrazione salariale si presenta on line S.M.Perego
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
06/05/2016 L’Agenzia delle Entrate apporta ancora modifiche ai modelli di dichiarazione S.M.Perego
06/05/2016 La circolare esplicativa sull’assegnazione dei beni ai soci ancora nel limbo, permangono dubbi applicativi S.M.Perego

Records 931 to 940 of 2397
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Titolo: I chiropratici esclusi dalle spese detraibili   Data : 01/08/2016
I chiropratici esclusi dalle spese detraibili
Il regolamento ministeriale che doveva istituire il registro dei dottori in chiropratica, a distanza di quasi nove anni dalla legge che lo prevedeva (art. 2 co. 355 della L. 24.12.2007 n. 244), non è stato ancora emanato. Questa situazione preclude, secondo l'Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, il riconoscimento dell'esenzione IVA alle prestazioni rese dai chiropratici. Questi ultimi, a causa del contesto normativo incompleto, non possono essere considerati figure sanitarie. Le loro prestazioni, pertanto, non rientrano nella fattispecie di esenzione ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Il quadro nazionale appena delineato, tuttavia, non sembra pienamente conforme al diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Quest'ultima, nelle cause riunite 27.4.2006 C-443/04 e C-444/04, ha sancito che gli Stati membri non possono negare l'esenzione IVA a soggetti che offrano prestazioni di qualità equivalente (in termini di qualifica professionale) a quelle rese da figure mediche riconosciute. L'approccio formalista adottato in Italia, pertanto, sembra contrastare con la giurisprudenza comunitaria che riconosce al giudice di merito il potere di effettuare la citata valutazione di equivalenza fra figure riconosciute e non riconosciute dall'ordinamento.
Fonte: Cass. 30.5.2016 n. 11085 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Esenzione IVA per i chiropratici, una questione ancora irrisolta" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego