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Data Titolo Sezione Autore
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
05/12/2016 Le risposte del M.E.F. del 2.12.2016 sul saldo IMU e TASI 2016 S.M.Perego
05/12/2016 L’Agenzia delle Entrate adegua il sistema di interscambio sulla fatturazione elettronica S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate   Data : 01/08/2016
Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate
Il provv. Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325, ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di cui al provv. Agenzia Entrate del 31.7.2015 n. 103408, in relazione:
- ai soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
Sotto il primo profilo, il provvedimento in esame ripropone le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, previste dal provvedimento del 31.7.2015, ai nuovi soggetti obbligati.
Si tratta, in particolare, delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016 (cfr. art. 1 co. 949 lett. a) della L. 28.12.2015 n. 208).
Sul fronte sanzionatorio, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" (ex art. 12 del DLgs. 18.12.97 n. 472), con un massimo di 50.000,00 euro.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego