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Data Titolo Sezione Autore
06/04/2017 Un’unica scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego
06/04/2017 Dall’1.7.2017 le notifiche dell’Agenzia delle Entrate tramite pec S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
07/04/2017 Esclusi dallo spesometro i Commercianti al minuto e le agenzie di viaggi per gli importi inferiori a 3600 euro S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
07/04/2017 Ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sugli iper-ammortamenti S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
10/04/2017 I soci subentrano sempre alla società estinta in quanto mantengono la legittimazione processuale S.M.Perego
10/04/2017 Ammessa la presentazione diretta del 730 congiunto S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate   Data : 01/08/2016
Estesi i soggetti obbligati a comunicare i dati per le dichiarazioni precompilate
Il provv. Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325, ha stabilito le nuove modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2016.
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di cui al provv. Agenzia Entrate del 31.7.2015 n. 103408, in relazione:
- ai soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie;
- al relativo regime sanzionatorio.
Sotto il primo profilo, il provvedimento in esame ripropone le modalità tecniche di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, previste dal provvedimento del 31.7.2015, ai nuovi soggetti obbligati.
Si tratta, in particolare, delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alle prestazioni sanitarie erogate dall'1.1.2016 (cfr. art. 1 co. 949 lett. a) della L. 28.12.2015 n. 208).
Sul fronte sanzionatorio, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" (ex art. 12 del DLgs. 18.12.97 n. 472), con un massimo di 50.000,00 euro.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 29.7.2016 n. 123325 - Il Quotidiano del Commercialista del 30.7.2016 - "Trasmissione a largo raggio delle spese sanitarie per la precompilata" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego